LO STATUTO
CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
1. "Associazione
Proprietari Responsabili" è un’associazione-organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) - che opera a livello
nazionale e internazionale. Aderisce a "ADOA-American dog owner
association (http://www.adoa.org/)", di cui costituisce la rappresentanza
italiana.
2. L’Associazione
ha sede sociale in Milano; può istituire affiliazioni
in tutte le località italiane e all’estero.
3. Al logotipo
dell’Associazione, dopo le parole: "Associazione Proprietari
Responsabili" può essere aggiunta la seguente: "Italia".
Al logotipo può essere accompagnato un marchio grafico, scelto
dal Presidente e ratificato dal Consiglio nazionale.
Art. 2
1. L’Associazione
ha lo scopo esclusivo di concorrere a promuovere, proteggere e difendere
la proprietà responsabile di tutti gli animali.
2. Sono escluse
attività diverse da quelle necessarie al perseguimento dei
fini elencati al comma 1., ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
Art. 3
1. L’Associazione
svolge ogni attività utile al conseguimento dei fini sociali,
ivi comprese attività di volontariato.
2. Per il conseguimento
dei propri scopi l’Associazione si propone inoltre di:
a) acquisire,
produrre, diffondere e vendere, anche per corrispondenza, in Italia
e all’estero, materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico,
politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e
qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni
e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti,
che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell’Associazione;
b) organizzare,
in Italia e all’estero, anche in collaborazione con altri organismi
ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali,
di volontariato, economici e commerciali, attività culturali,
conferenze, seminari, dibattiti,assemblee, incontri, corsi di formazione,
qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività
varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;
c) gestire per
conto terzi attività di carattere sociale, scientifico, culturale
ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli,
istituti, università e centri di formazione e ricerca, atte
ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo
sociale;
d) promuovere
e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento
tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici
correlati agli scopi sociali dell’Associazione, con strumenti
propri o di terzi;
e) garantire consulenza
ed assistenza tecnica anche ai non soci, ai quali si potrà
richiedere il rimborso spese;
f) organizzare
in Italia e all’estero corsi e campi di addestramento per istruttori
cinofili a tutti i livelli
g) organizzare
e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica
come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi,
campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza
dei temi che sono i fini dell'associazione.
h) promuovere
la vendita di prodotti e manuali inerenti la salute degli animali,
la loro educazione, la loro presenza nella società, attraverso
la rete internet
3. Per il raggiungimento
dei propri scopi, l’Associazione può avvalersi altresì
di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche
pubbliche o private, di organismi di ricerca nazionali o internazionali
e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o
progetti intrapresi nell’ambito dei propri fini istituzionali.
4. L’Associazione
può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti
pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte
del Presidente.
Con apposita delibera,
il Consiglio Direttivo può stabilire altre attività
utili al raggiungimento dei fini sociali e dotare l’Associazione
di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi ritenuti idonei.
Strumento divugativo dell'associazione è il giornale telematico CYBERDOGSMAGAZINE
Art. 4
Può iscriversi
all'Associazione Proprietari Responsabili chiunque, persona fisica
o giuridica, anche non italiana, accetti lo Statuto e versi la quota
sociale. L’Associazione è rigorosamente apolitica e rifiuta
qualsiasi discriminazione politica, religiosa o di altro tipo tra
i soci.
2. L'Associazione
comprende le seguenti categorie di soci:
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti;
3. La quota sociale, salvo quanto previsto al comma 7 relativo ai
soci benemeriti, è annuale ed è deliberata dal Consiglio
Direttivo.
4. L'iscrizione
all'Associazione è a tempo indeterminato. I soci partecipano
alla vita associativa e alle attività istituzionali ed hanno
diritto di voto nell'assemblea. Tale diritto può essere esercitato
decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del versamento della quota
sociale da parte del Consiglio Direttivo.
5. La condizione
di socio si perde per recesso dichiarato o a seguito del mancato pagamento
della quota sociale.
6. I soci ordinari
e sostenitori versano annualmente la quota sociale.
7. I soci benemeriti
versano una tantum la somma di almeno 1000 Euro o fanno donazioni
all'Associazione per un valore equivalente.
8. I soci giovani,
di età inferiore ai 18 anni, versano annualmente una quota
di lire 5 euro
9. Possono iscriversi
anche persone giuridiche i cui scopi sociali non siano in contrasto
con quelli dell'Associazione. Esse devono accettare lo Statuto e versare
la quota sociale, il cui importo è stabilito di volta in volta
dal Consiglio nazionale. Le persone giuridiche esercitano gli stessi
diritti delle persone fisiche, attraverso un proprio delegato.
10. Coloro che,
pur non versando la quota sociale, sostengono una o più iniziative
dell’Associazione sono iscritti nella lista degli aderenti all’Associazione
e non hanno diritto di voto nelle assemblee.
11. Tutti i versamenti
effettuati a titolo di iscrizione o contributo sono considerati a
fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso diritto alla restituzione.
12. Amici della
Terra può stabilire accordi di collaborazione con Associazioni,
enti pubblici o privati, società, amministrazioni pubbliche,
anche non italiani, in qualsiasi forma associativa.
13. Le iscrizioni
dei soci sono raccolte dal consiglio direttivo e, su loro delega,
dagli organi regionali e locali.
Art. 5
1. I proventi
dell’Associazione sono costituiti dalle quote dei soci, dai
residui attivi di gestioni precedenti, da proventi per servizi resi
o attività svolte, da contributi di Enti pubblici o privati,
da donazioni, oblazioni, lasciti. I residui attivi di gestione possono
essere temporaneamente investiti in azioni, quote di fondi di investimento,
obbligazioni e buoni del tesoro dietro delibera del Consiglio nazionale.
2. Il patrimonio
dell’Associazione è costituito da tutti quei beni che
hanno avuto tale destinazione dal ConsiglioDirettivo.
3. All’Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre ONLUS che
per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria
struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli
utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse connesse.
4. L’esercizio
finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno. Il bilancio consuntivo è presentato annualmente
per l’approvazione al Consiglio direttivo. Il bilancio preventivo
è presentato annualmente per l’approvazione al Consiglio
direttivo secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.
Art. 6
1. Gli organi
dell’Associazione sono: l'assemblea; il Presidente; il Consiglio
direttivo, i Revisori dei conti.
CAPO II
L'assemblea
Art. 7
1. L'assemblea
è costituita dai soci di maggiore età, nonché
dai rappresentanti di enti, società, associazioni, amministrazioni
pubbliche con cui siano stabiliti accordi in base all’art. 4.
2. L'Assemblea
è convocata dal Presidente con comunicato sul sito dell'Associazione,
contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data
e il luogo di convocazione, almeno trenta giorni prima della data
fissata perl'Assemblea stessa.
3. L'Assemblea
può essere convocata in via straordinaria dal Presidente con
le stesse modalità del comma 2, anche su delibera del Consiglio
Direttivo presa con maggioranza dei due terzi dei membri (la cifra
si arrotonda per eccesso) o su richiesta di un decimo dei soci in
regola con le quote sociali. La richiesta di convocazione straordinaria
dev’essere effettuata per iscritto e indicare le materie da
trattare.
4. Le deliberazioni
dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti
e con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione;
in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia
il loro numero.
CAPO III
LA RESPONSABILITA’ ESECUTIVA
Art. 7
1. Il Presidente
rappresenta l’Associazione e ne indirizza l’attività,
rispondendone davanti al Consiglio direttivo. Esercita i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega.
Garantisce l’unità di indirizzo, coordinando l’attività
degli organi nazionali, regionali e locali.
2. Il Presidente
dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente
può nominare, con ratifica del Consiglio Direttivo, uno o più
Vicepresidenti, delegandogli parte delle proprie funzioni.
4. Il Presidente
ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti
di terzi e in giudizio, con facoltà di delega.
In caso di impedimento
temporaneo, i suoi poteri sono esercitati da un socio su delega del
Presidente stesso o su designazione del Consiglio direttivo; in caso
di dimissioni o d’impedimento permanente del Presidente, il
Consiglio direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare l'assemblea
per l’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione
del nuovo Presidente, il Consiglio direttivo nomina al proprio interno
un facente funzione.
Art. 8
Il Consiglio direttivo
è composto dei membri eletti dall'assemblea su proposta del
presidente.
2. Il Consiglio
dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si
riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente;
si riunisce inoltre ogni qual volta lo richieda un terzo dei membri.
3. Il Consiglio
elegge al proprio interno un segretario, che verbalizza le riunioni
e le delibere; adotta un proprio regolamento e stabilisce i casi di
decadenza dei membri e le modalità di sostituzione e cooptazione.
Art. 9
1. L’Associazione
opera sul territorio attraverso affiliazione, che hanno il compito
di concorrere all’attuazione dei programmi nazionali, nel rispetto
delle decisioni degli organi direttivi.
2. Gli affiliati
si formano per iniziativa di un socio come stabilito dal Consiglio
direttivo. Con propria delibera, la il consiglio direttivo autorizza
l’uso della denominazione sociale stabilendone l’ambito
territoriale, di norma su base comunale.
5. Il Consiglio
direttivo delibera le norme sulla concessione e la revoca delle affiliazioni
nonché sulle modalità di coordinamento tra gli organi
nazionali e gli affiliati.
6. A fronte di
particolari situazioni di carattere locale, il Consiglio nazionale
può decidere forme di aggregazioni territoriali o tematiche
diverse da quelle previste.
7. Gli affiliati
sono tenuti al rispetto del presente statuto e non hanno autonomia
giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale.
8. Gli affiliati
sono tenuti ad osservare le decisioni assunte dagli organi dirigenti
nazionali. Qualora ciò non avvenga, la Direzione può
revocare l'affiliazione
CAPO IV
NORME DI GARANZIA, DI REVISIONE E FINALI
Art. 10
1. Revisori dei
conti sono eletti dal Consiglio direttivo, anche al di fuori dei soci,
in numero di 3, di cui 2 effettivi e 1 supplente. Durano in carica
quattro anni e sono rieleggibili.
2. I Revisori
provvedono al controllo generale di contabilità e presentano
una relazione annuale all consiglio direttivo.
Art. 11
1. Lo Statuto
può essere modificato dal Consiglio direttivo con votazione
a maggioranza semplice.
2. In caso di
necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento dell’Associazione,
il Consiglio nazionale, d’intesa con il Presidente, può
deliberare modifiche dello Statuto. In tal caso, le modifiche sono
immediatamente operanti.
Art. 12
1. Lo scioglimento
e la liquidazione dell’Associazione è deliberato dal
Consiglio direttivo con i due terzi dei voti. La delibera definisce
anche la destinazione delle attività esistenti e nomina il
liquidatore. I soci e i soggetti di cui all’art. 4, comma 2,
non hanno diritto di pretendere quote del patrimonio sociale, né
la restituzione delle quote associative.
2. In caso di
suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve
il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre
1996, n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
Milano, gennaio 2000