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ANIMALI NEL CONDOMINIO

Dalle sentenze riportate piu' sotto possiamo asserire che:

1 - Gli animali possono stare nei condomini

2 - L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimita'

Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettivita', il semplice possesso di cani o di altri animali non e' sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettivita' dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."

Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
"La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facolta' una esplicazione del diritto dominicale, puo' essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitu') ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimita' di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilita' delle immissioni..."

Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
Se il cane abbaia non e' disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perche' vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillita' di un numero indeterminato di persone".

 

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