Decreto
Ministeriale: norme in materia di affidamento dei cani randagi
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23
dicembre 1996.
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto
27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281;
Ravvisata la necessita` di disciplinare specificamente gli aspetti relativi
agli affidi dei cani randagi fissando altresi` le opportune procedure
che consentano l'adeguata tutela dei suddetti animali nel quadro delle
norme di coordinamento statale di cui alla citata Legge 281/91;
DECRETA
Articolo 1
1. I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti,
fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b), per un periodo
non inferiore a sessanta giorni, nei canili di cui ali articolo 4, comma
1, della legge n.281/91 ed essere sottoposti, a cura da Servizio Veterinario
della Asl competente, a:
a. osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti
all'articolo 2, comma 5, della citata legge n.281/91;
b. identificazione, registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel caso
in cui l'animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere effettuate
senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli
animali.
2. Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali
possono essere collocati presso i rifugi di cui all'articolo 4, comma
1 della legge n.281 /91.
3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare
gli animali in esse collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie
di buon trattamento e relativamente alle strutture di cui al comma 1.
anche ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal
servizio veterinario regionale ed inserite, a sua cura, in un apposito
registro. Le procedure di affidamento sono quelle di cui all'articolo
3.
4. L'affido degli animali puo` avvenire:
a. in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati
entro sessanta giorni dall'accalappiamento;
b. in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta
giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire
gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine
di cui alla lettera a).
Articolo 2
1. Le associazioni di cui all'articolo 1, comma 3:
a. possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportato
alla effettiva capacita` delle strutture disponibili;
b. devono comunicare al servizio veterinario della azienda sanitaria
locale che ha effettuato il tatuaggio dell'animale gli affidi concessi
trasmettendo al medesimo servizio copia della apposita scheda riportante
almeno le informazioni di cui all'allegato.
2. Le associazioni di cui all'articolo 1 comma 3 non possono procedere
a successivi affidi degli animali se non a favore di soggetti privati.
Articolo 3
1. All'atto dell'affido a privati dovra` essere compilata l'apposita
scheda, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che deve essere
conservata, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento
di identita` o altro documento equipollente dell'affidatario.
2. L'affido degli animali e` consentito solo a favore del soggetto direttamente
interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda
di cui in allegato; in caso di affido a persone minorenni la dichiarazione
e` sottoscritta dall'esercente la potesta` familiare.
3. Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati il
servizio veterinario competente deve accertare l'effettivo stato degli
animali in precedenza affidati.
Articolo 4
1. Il servizio veterinario delle aziende sanitarie locali comunica,
semestralmente, al servizio veterinario regionale:
a. il numero di animali che sono stati tatuati;
b. il numero degli animali affidati specificando gli affidi fatti a
soggetti privati, alle associazioni iscritte nell'albo regionale di
cui all'articolo 1, comma 3, nonche` gli affidi effettuati da tali associazioni
a soggetti privati.
2. Il servizio veterinario regionale comunica, con cadenza annuale,
i dati aggregati al Ministero della Sanita`.
Articolo 5
1. Il Ministero della Sanita` stabilisce, d'intesa con le omologhe Autorita`
sanitarie degli altri Paesi e sulla base di garanzie piu` favorevoli
di quelle previste dal presente decreto, le modalita` di affido degli
animali ad associazioni protezionistiche estere.
Articolo 6
Il presente decreto, sara` inviato alla Corte dei Conti per la registrazione
ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ALLEGATO
N. progressivo .............
SCHEDA DI AFFIDO CANI RANDAGI
(da compilare a cura dei responsabile della struttura)
Elementi
identificativi dell'animale:
razza .................................................
taglia ................................................
sesso .................................................
mantello ..............................................
colore ................................................
eta` (approssimativa) .................................
numero tatuaggio ......................................
altro .................................................
Servizio
veterinario azienda sanitaria locale dove il cane
e` stato tatuato:
A.S.L.
n. ............ di ................................
prov
....... indirizzo ..................................
DICHIARAZIONE
Il
sottoscritto ...........................................
residente
in ..............................................
prov
....... telefono ...../............., identificato con
documento
di riconoscimento .................. n. .........
rilasciato
in ............................., in qualita` di
affidatario
dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere
lo
stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al
seguente
domicilio ...........................................
e
a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario
della azienda sanitaria locale dove il cane e` stato tatuato.
Si
impegna altresi' a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento o
il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale
all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti
dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.
firma del responsabile firma dell'affidatario
della struttura del cane
......................
......................
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